Doveri del Liquidatore in presenza di atti di mala gestio compiuti dagli amministratori precedenti

Ove emergano evidenti atti di mala gestio compiuti dai precedenti amministratori il Liquidatore ha l’obbligo, e non soltanto la facoltà, di attivarsi per ottenere il risarcimento dei danni patiti dalla società.

È quanto emerge dalla interessante sentenza 1134/2023 pronunciata dalla Sezione Imprese del Tribunale di Firenze in un giudizio che aveva ad oggetto la revoca del Liquidatore per plurime condotte ritenute illecite.

Il passaggio motivazionale espresso dalla sentenza sul punto che interessa è il seguente:
Se consideriamo la funzione del liquidatore appunto quella di liquidare i beni sociali e pagare i creditori si potrebbe affermare che tanto non era un contegno che si poteva pretendere da parte del convenuto; ma pare più aderente al sistema una posizione che ritenga esigibile da parte del liquidatore l’esercizio di tutte quelle azioni volte a tutelare e attualizzare il patrimonio societario mediante il recupero di crediti in via giudiziale e stragiudiziale e anche mediante l’eventuale esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dell’ex organo amministrativo.

Il principio va esaminato alla luce dei requisiti richiesti dalla legge per l’esercizio dell’azione di responsabilità: vediamo “in pillole” quali sono.

Il foro italiano

1. Presupposti sostanziali della responsabilità

La responsabilità dei Liquidatori deriva dalla mancata osservanza dei loro doveri ed è disciplinata dalle norme in tema di responsabilità degli amministratori (art. 2489 cod.civ.). Il richiamo analogico alla responsabilità degli amministratori consente di ritenere che la responsabilità dei Liquidatori possa sussistere anche ai sensi del secondo comma dell’art. 2392 cod. civ. cioè quando, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non facciano il possibile per eliminarne o attenuarne le conseguenze.

Il fondamento giuridico del principio espresso dal Tribunale risiede dunque nella norma appena citata ed è così declinabile: il Liquidatore che abbia conoscenza di atti di mala gestio da parte degli amministratori precedenti e dai quali sia derivato pregiudizio alla Società, ha il dovere di attivarsi per eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose mediante l’esercizio dell’azione di responsabilità.

 

2. Presupposti dell’azione di responsabilità

Analizziamo nel dettaglio quali sono i presupposti dell’azione di responsabilità da parte del Liquidatore.

2.1 L’azione non può essere proposta in assenza di delibera assembleare, che costituisce necessario presupposto processuale, anche quando la società è in liquidazione.

Il Liquidatore non può avviare in proprio l’azione di responsabilità senza previa delibera assembleare e dunque il principio espresso dal Tribunale di Firenze va riletto nel senso di ravvisare un dovere del Liquidatore non già di promuovere azione di responsabilità, quanto di attivarsi per sottoporre all’assemblea la proposta motivata di avviare l’azione.

 

2.2 La delibera assembleare non occorre se l’azione si basa su responsabilità da fatto illecito extra-contrattuale (ad esempio sottrazione di beni social)

In presenza di atti illeciti compiuti direttamente dagli amministratori l’azione può essere proposta senza preventiva disamina assembleare.

Esaminiamo il caso classico degli ammanchi di cassa: ove sia ravvisabile l’inerzia degli amministratori nel rilevarli e rimuoverli saremo nell’ipotesi di violazione dei doveri contrattuali con delibera assembleare obbligatoria, ove invece sia ravvisabile una sottrazione di liquidità direttamente posta in essere dagli amministratori la delibera non sarà necessaria.

 

2.3 L’azione può essere promossa senza passare dall’assemblea se è deliberata dal collegio sindacale

Qualora, nell’esercizio dei suoi doveri di vigilanza, il Collegio sindacale ravvisi atti di mala gestio da parte degli amministratori e deliberi, a maggioranza di due terzi, che ci sono gli estremi per l’azione di responsabilità, questa può essere promossa senza preventiva delibera assembleare.

 

2.4 Quando l’assemblea è chiamata a deliberare l’azione di responsabilità occorre specifica indicazione all’ordine del giorno e una adeguata informativa

Data la delicatezza dell’argomento, è necessario che i soci siano: (i) preventivamente e specificamente avvisati sulla trattazione della materia mediante l’avviso di convocazione; (ii) adeguatamente e dettagliatamente informati sui presupposti sui quali si basa l’azione di responsabilità mediante apposita relazione esposta in assemblea e corredata, per quanto opportuno, da ogni utile materiale di riscontro.

 

2.5 L’inserimento dell’argomento all’ordine del giorno non è necessario se l’azione venga deliberata in occasione dell’approvazione del bilancio

Qualora la responsabilità deli amministratori emerga nel corso dell’assemblea di approvazione del bilancio in relazione a fatti inerenti l’esercizio cui il bilancio si riferisce, la delibera può essere assunta anche se l’argomento non era previsto all’ordine del giorno.

 

2.6 I soci che siano anche amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità (art. 2373 secondo comma cod. civ.)

La legge prevede un obbligo di astensione del socio che incorra in questa particolare ipotesi di conflitto di interessi. Il quorum deliberativo, pertanto, andrà calcolato senza tener conto della quota del socio astenuto. La violazione dell’obbligo di astensione comporta l’annullabilità delle deliberazioni e la responsabilità del socio per i danni che da tale violazione siano derivati per la società

 

 

3. L’azione di responsabilità nella Srl

La responsabilità degli amministratori di Srl (e quindi dei Liquidatori, visto il citato richiamo effettuato dall’art. 2489) è disciplinata autonomamente rispetto a quella delle S.p.a. ma il presupposto sostanziale non cambia: la responsabilità deriva dalla inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dall’atto costitutivo.
La disciplina della Srl non ripropone il principio espresso al secondo comma dell’art. 2392 cod. civ. sulla responsabilità ulteriore per inerzia di fronte a violazioni già compiute da amministratori precedenti, ma la sentenza del Tribunale di Firenze, siccome pronuncia riguardo a un Liquidatore di Srl, evidentemente lo ritiene estensibile, sicché anche nelle Srl gli amministratori possono incorrere in responsabilità quando vengano a conoscenza di fatti pregiudizievoli e non facciano il possibile per eliminarne o attenuarne le conseguenze
La legge prevede che l’azione di responsabilità nelle Srl sia promossa da ciascun socio ma, pur in assenza di espressa previsione, l’opinione dominante ritiene che l’iniziativa possa essere assunta anche dalla società, con i medesimi presupposti processuali visti in tema di S.p.a. cioè previa conforme decisione dei soci o, se nominato, dell’organo di controllo

Avv. Andrea Calosi

Autore del post

Avv. Andrea Calosi

Inizia l’attività professionale occupandosi di diritto bancario e diritto fallimentare; amplia i settori di proprio interesse specializzandosi, oltre che nella tutela del credito, in diritto commerciale e societario.

Riceve nel corso dell’attività professionale mandati professionali diretti da diversi istituti bancari nazionali; è accreditato nell’elenco dei legali esterni presso banche locali e nazionali.

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